E-Bonus per gli esercizi ricettivi

Credito d'imposta del 30% sui costi sostenuti per lo sviluppo dei servizi web

Le linee guida

Con decreto 12 febbraio 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta Uf­ficiale» 68 del 23 marzo 2015), il dicastero ha infatti tracciato le li­nee guida del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 9 del decreto legge 83/2014, soffer­mandosi in particolare sulla tipo­logia e il limite massimo di spesa ammissibile, la procedura di am­missione al beneficio e le modali­tà di recupero dell’incentivo in­debitamente fruito.

I destinatari

Beneficiari della misura di aiuto sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati. Nel primo caso - spiega il decreto - si tratta di strutture alberghiere con alme­no sette camere cd extra-alber­ghiere (affittacamere, ostelli, case vacanze, eccetera). Quan­to agli esercizi aggregati, gli stessi si riferiscono a strutture singole con servizi extra-ricet­tivi o ancillari (ristorazione, tra­sporto, eccetera), riunite in consorzi, reti di impresa, Ati od organismi similari. Sono parimenti agevolati le agenzia di viaggio e i tour operator, purché appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11-Agenzie spe­cializzate in turismo incoming degli studi di settore.

Il beneficio

A questi soggetti, la norma rico­nosce, per ognuno degli anni fra il 2014 e il 2016, un credito d’imposta del 30% dei costi ritenuti eleggibili e, comunque, in misu­ra non superiore a 12.500 euro nei tre periodi, da utilizzarsi in com­pensazione in tre rate annuali di importo costante. L’importo concesso concorrerà alla forma­zione del plafond de minimis di cui al regolamento comunitario 1407/2013e non è cumulabile con altri incentivi fiscali ottenuti sui medesimi costi.

Le spese ammissibili

Sono ammesse al beneficio le seguenti tipologie di spesa, se­condo le specifiche indicate in decreto:

  1. impianti wi-fi, purché siano messi a disposizione gratuita dei clienti e
    abbiano una velocità di connessione minima pari a un megabit/s;
  2. siti web ottimizzati per il siste­ma mobile;
  3. programmi per la vendita di­retta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digi­tali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’inte­grazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  4. spazi e pubblicità per la pro­mozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turi­stici sui siti e piattaforme infor­matiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  5. servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  6. strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte in­novative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con di­sabilità;
  7. servizi relativi alla formazio­ne del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto so­pra previsto.

I limiti

Le spese, precisa ancora il decre­to, pur se eleggibili al 100%, non possono superare il limite di 41.666 euro per ciascun benefi­ciario, al fine di rispettare il limi­te massimo del credito d’imposta pari a 12.500 euro. L’effettività della spesa dovrà risultare da ap­posita certificazione da parte del presidente del collegio sindacale del beneficiario o, in mancanza, da parte di un revisore legale, un dottore commercialista/esperto contabile, un perito commercia­le o consulente del lavoro (pur­ché iscritti ai rispettivi albi) o dal responsabile di un Caf.

La domanda

L’accesso al beneficio è regola­to, anno per anno, da un’apposi­ta istanza telematica da inviarsi al ministero dei Beni e delle atti­vità culturali e del turismo dal 1° gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al 2014, la domanda andrà presentata entro 60 giorni dalla definizione della procedura te­lematica di accesso. L’agevola­zione sarà riconosciuta nei limi­ti degli stanziamenti annui di­sponibili e fino a esaurimento delle risorse, destinate nel 10% del totale alle agenzie di viaggi e ai tour operator.